Unioni civili ultime notizie: le novità per le coppie eterosessuali dopo l’approvazione della Cirinnà
E' stata approvata la legge Cirinnà: le ultime notizie e le novità per le unioni civili. Cosa cambia per le coppie eterosessuali che convivono senza sposarsi?
Tra il 25 e il 26 febbraio del 2016, dopo tante polemiche e ripensamenti, è stata approvata la Cirinnà, la legge sulle unioni civili ma non solo. Ci saranno molti cambiamenti anche per le coppie eterosessuali che per svariati motivi hanno deciso di non sposarsi e di convivere ( coppie che arrivano da una precedente esperienza di matrimonio, coppie che non credono in questa unione ecc ecc). Le legge approvata ieri disciplina anche le convivenze eterosessuali, cioè quelle tra “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”.
LEGGI QUI I CAMBIAMENTI PER LE COPPIE OMOSESSUALI DOPO L’APPROVAZIONE DELLA CIRINNA’
Quali sono quindi le principali novità per le coppie eterosessuali che hanno deciso di convincere senza però sposarsi? Ecco nelle ultime notizie sulle unioni civili, tutto quello che c’è da sapere su questo argomento con i principali cambiamenti per le coppie eterosessuali.
UNIONI CIVILI ULTIME NOTIZIE: COSA CAMBIA PER LE COPPIE ETEROSESSUALI DOPO L’APPROVAZIONE DELLA CIRINNA’
NIENTE EREDITA’: per le coppie di fatto non è prevista né l’eredità né la reversibilità della pensione, diritti che si hanno invece con il matrimonio.
ASSISTENZA IN CARCERE E OSPEDALE: i conviventi hanno gli stessi diritti dei coniugi nell’assistenza del partner in carcere e in ospedale.
DONAZIONE ORGANI: ciascun convivente “può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute; e in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.
CASA: in caso di morte di uno dei partner, l’altro ha diritto di subentrare nel contratto di locazione. Se il deceduto è proprietario della casa, il convivente superstite ha diritto di continuare a vivere in quella abitazione tra i due e i cinque anni, a seconda della durata della convivenza. La convivenza di fatto è titolo, al pari del matrimonio, per essere inserito nelle graduatorie per le case popolari.
REGIME PATRIMONIALE: i conviventi “possono” sottoscrivere un contratto che regoli i rapporti patrimoniali, che può prevedere la comunione dei beni.
ALIMENTI: in caso di cessazione della convivenza, “il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall’altro convivente gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento”. Gli alimenti sono assegnati in proporzione alla durata della convivenza.