Visita fiscale Inps: nuovi orari e reperibilità, ultime notizie e normativa dall’1 settembre
Dall'1 settembre entra in vigore la nuova normativa per le visite fiscali INPS ma cosa cambia per orari e reperibilità. Ecco tutti gli aggiornamenti per non farsi trovare impreparati in caso di malattia
Quando si parla delle visite fiscali INPS regna sempre un gran confusione. Anche perché le modifiche sono tante e le novità si susseguono velocemente. Cerchiamo di fare chiarezza sulla situazione alla luce di quelle che sono le ultime notizie e le più recenti disposizioni sull’argomento. L’argomento visita fiscale INPS è tornato ad essere di attualità in virtù dei cambi che diventeranno operativi a partire dall’1 settembre.
Cosa cambierà per le visite fiscali? Ci sanno novità dal primo settembre negli orari di reperibilità della visita fiscale durante la malattia del dipendente? Per rispondere a queste domande e chiarite tutti i dubbi, continua nella lettura di questa guida sulle visite fiscali con tutti gli aggiornamenti.
Visite fiscali Inps novità 1 settembre 2017
A partire dal 01/09/2017 i dipendenti pubblici, per via della Riforma Madia, dovranno attenersi alle nuove regole sugli orari di reperibilità. Inoltre la competenza sulle visite fiscali passerà, di fatto, al Polo Unico dell’INPS. I controlli dei medici fiscali potrebbero essere più frequenti, mentre gli orari definitivi non sono ancora stati comunicati. Si pensa comunque che saranno molto simili agli orari precedenti: per i lavoratori pubblici dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,00. I dipendenti privati, invece, potrebbero dover essere reperibili nell’orario tra le 10,00 e le 12,00 e tra le 17,00 e le 19,00. Gli orari indicati sono comunque approssimativi e si riferiscono alle fasce di reperibilità precedenti alla Riforma Madia.
Visite fiscali Inps reperibilità
In ogni caso, è previsto dalla legge l’obbligo di farsi trovare negli orari di reperibilità, in quanto i lavoratori non reperibili potranno incorrere in delle salate multe fino alla completa perdita del proprio salario. Per i dipendenti, sia pubblici che privati, permane l’obbligo di farsi rilasciare il certificato medico durante la malattia. Il medico curante, invece, ha il dovere d’inviare telematicamente l’attestato all’Istituto di Previdenza. L’unica esenzione a questa regola riguarda il caso in cui l’invio telematico è impossibile. In tal caso verrà emesso il certificato cartaceo. Sarà quindi il dipendente a doverlo presentare all’ufficio INPS e al datore di lavoro, nel giro di due giorni di tempo dal rilascio.
L’obbligo del medico fiscale sarà quello di verificare le condizioni di salute del paziente e analizzare la presenza della patologia riportata nel documento della malattia. Il medico fiscale avrà la capacità di protrarre la diagnosi, qualora questo fosse necessario, variarla oppure consigliare al dipendente un controllo più approfondito. Altresì il medico può disporre al lavorate un rientro al lavoro anticipato.
Visite fiscali non obbligatorie quando
Per legge sono previsti dei casi in cui le visite fiscali non sono obbligatorie. Alcuni tipi di malati, difatti, sono esentati dai controlli. In particolare l’obbligo della reperibilità viene meno nei seguenti casi:
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- Infortuni sul lavoro;
- Patologie documentate;
- Gestazione a rischio;
- Quadri morbosi relativi alla menomazione attestata.
A partire dal 22 gennaio 2016 sono stati introdotti nell’elenco anche altre tipologie, tra cui:
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- Patologie gravi che richiedono delle particolari terapie salvavita, come la cura chemioterapica;
- Patologie connesse all’invidalidità riconosciuta che ha determinato una riduzione della capacità di lavoro dell’almeno il 67%.
Tutte queste patologie devono essere state regolarmente comprovate per mezzo della documentazione rilasciata dall’Asl competente. Sulla documentazione ufficiale dev’essere specificata la patologia e le varie terapie a cui deve sottoporsi il paziente.
Ovviamente, dalle visite fiscali sono esenti i dipendenti che hanno già ricevuto una visita fiscale nel tempo di prognosi indicato nel certificato o quelli che per svolgere le terapie devono essere sottoposti al ricovero.
Qualora l’assenza dal lavoro dovesse prolungarsi per troppo tempo, lo stipendio diminuirebbe in maniera progressiva e a precise fasce temporali. Dal primo giorno della malattia e fino all’ultimo giorno del 9° mese la retribuzione salariale sarà del 100%. Dal primo giorno del 10° mese fino all’ultimo del 12° la retribuzione sarà pari al 90%. Infine, dal 13° al 18° mese la retribuzione prevista è pari al 50% del totale. A partire dal 18° mese la retribuzione potrà annullarsi completamente.