Imu e Tasi 2017: scadenza, calcolo e aliquote. Ultime notizie e guida definitiva
C'è meno di un mese per provvedere al pagamento degli acconti su Imu e Tasi 2017. Alla luce delle ultime notizie su scadenza, aliquote e calcolo, ecco la guida definitiva
Sono in scadenza i versamenti degli acconti di Imu e Tasi 2017, due dei tre tributi locali di cui si compone la Iuc (“Imposta Unica Comunale”) che racchiude tutto il dovuto, in termini di imposte minori, sugli immobili. L’Imu (istituita con il “D.L. 201/2011”) è dovuta dai proprietari di beni immobili o da coloro che detengono un diritto reale di godimento sugli stessi, mentre la Tasi (introdotta con “D.L. 147/2013”) dev’essere pagata sia dai proprietari che dagli utilizzatori di unità immobiliari (inquilini o i comodatari).
Le amministrazioni comunali stabiliscono la quota della Tasi a carico dei conduttori, che può variare dal 10 al 30% dell’imposta complessiva. Se l’immobile è utilizzato per un periodo inferiore o uguale a 6 mesi, il tributo è interamente a carico del proprietario. Di seguito sono indicate tutte le informazioni necessarie, aggiornate con le ultime notizie ad oggi 18 maggio, per il pagamento di Imu e Tasi.
Immobili per cui Imu 2017 e Tasi 2017 non sono dovute
Sono escluse dalla Tasi:
– le aree scoperte pertinenziali o accessorie ma non operative (giardini condominiali e cortili);
– le parti comuni dei condomini, purché non siano né detenute né occupate in via esclusiva (le scale, i parcheggi comuni e i lastrici solari);
– i terreni agricoli.
L’Imu, invece, non è dovuta per:
– le abitazioni principali, purché non siano accatastate come immobili di lusso, e una pertinenza;
– le unità immobiliari, e relative pertinenze, non locate e possedute da anziani e disabili ricoverati, in via permanente, in istituti;
– gli alloggi sociali (ex “D.M. Infrastrutture 22/04/2008”);
– gli immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa occupati dai soci a titolo di “prima casa”;
– la casa, e le relative pertinenze, assegnata al coniuge legalmente separato;
– l’unico immobile di pensionati iscritti all’Aire, purché non sia locato, e del personale in servizio permanente nelle Forze armate e dell’ordine;
– fabbricati rurali strumentali e fabbricati detenuti da imprese costruttrici purché queste, in attesa di venderli, non li abbia dati in locazione.
Imu 2017 e Tasi 2017: calcolo
La base imponibile dei due tributi è la stessa; si determina rivalutando del 5% la rendita catastale e moltiplicandola per i coefficienti previsti dalla legge. L’importo così ottenuto, una volta depurato da eventuali detrazioni, va moltiplicato per le aliquote dell’imposta. Oltre a quelle fissate dalla norma, i Comuni possono prevedere detrazioni e riduzioni sia sulle abitazioni principali che su altre tipologie di immobili indicati dalla legge. A tal fine, e per avere anche conferma delle aliquote d’imposta applicabili, è necessario consultare le delibere comunali. Queste possono essere scaricate gratuitamente dal sito internet del MEF (“Ministero dell’Economia e delle Finanze”), a quest’indirizzo qui.
Imu e Tasi 2017: aliquote
Come ribadito dalle ultime notizie a riguardo, l’aliquota Tasi non può essere fissata in misura superiore al 2,5 per mille, mentre la somma delle aliquote dei due tributi in esame non può superare il 6 per mille, per le abitazioni principali non di lusso, e il 16,6 per mille, per gli altri immobili. L’aliquota ordinaria Imu, per gli immobili diversi dall’abitazione principale e accatastati nelle categorie da A2 a A7, è dello 0,76%, ma i Comuni hanno facoltà di modificarla fino a 0,3 punti percentuali, in più o in meno. Pertanto, l’aliquota Imu può variare tra un minimo dello 0,46% a un massimo dell’1,06%, ad eccezione degli immobili posseduti da persone giuridiche, quelli non produttivi di reddito fondiario e le unità abitative locate: per questi fabbricati è possibile che l’aliquota Imu venga abbassata fino allo 0,4%. Le abitazioni principali non esenti, perché considerate immobili di lusso, scontano l’Imu con aliquota base dello 0,4% che, su deliberazione comunale, può variare dallo 0,2 allo 0,6%.
Imu 2017 e Tasi 2017: scadenza
Le due imposte vanno versate assieme, entro il 16 giugno, nella misura del 50% del loro ammontare, ed entro il 16 dicembre, per la restante parte. Tuttavia, entrambi i tributi possono essere versati in un’unica soluzione entro la scadenza del 16 giugno. Anche in questo caso, si consiglia di consultare le delibere Comunali, in quanto le amministrazioni locali hanno facoltà di stabilire delle scadenze di versamento, limitatamente alla Tasi, differenti da quelle fissate dalla legge.