Economia

Rottamazione cartelle Equitalia: il vademecum dell’avvocato Villani

Rottamazione cartelle Equitalia: il vademecum dell'avvocato Villani

È iniziato il count down per usufruire della possibilità di pagare “scontate” le cartelle esattoriali. Per non avere brutte sorprese, l’avvocato Maurizio Villani ha stilato un Vademecum sui modi come procedere. L’art. 6, del D.L. n.193 del 22 ottobre 2016, pubblicato nella G.U. n.249 del 24 ottobre 2016, consente la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2015, osserva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”.
Il dettato normativo
Relativamente ai carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni incluse in tali carichi, gli interessi di mora di cui all’art. 30, c. 1, del D.P.R. n. 602/73, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’art. 27, c. 1, del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento integrale, anche dilazionato, entro il limite massimo di 4 rate, sulle quali sono dovuti gli interessi nella misura di cui all’art. 21, c. 1, del D.P.R. n. 602 del 1973:
a) delle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
b) di quelle maturate a favore dell’agente della riscossione, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 112/1999, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.
Il comma 2 dispone che, ai fini della definizione, il debitore manifesta all’agente della riscossione la sua volontà di avvalersene, rendendo, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente della riscossione pubblica sul proprio sito internet in tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, nonchè la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi.
L’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonchè quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse; in ogni caso, la prime due rate sono ciascuna pari ad 1/3 e la terza e la quarta ciascuna pari ad un 1/6 delle somme dovute, la scadenza della terza rata non può superare il 15 dicembre 2017 e la scadenza della quarta rata non può superare il 15 marzo 2018.

Modalità di pagamento
Pagamento integrale
Pagamento rateale
Le prime 2 rate 1/3 delle somme dovute
Le ultime 2 rate 1/6 delle somme dovute
In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione.
In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero e il cui pagamento non può essere rateizzato.
A seguito della presentazione della dichiarazione, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto di tale dichiarazione. L’agente della riscossione, relativamente ai carichi definibili non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato gia’ emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
Il pagamento delle somme dovute per la definizione puo’ essere effettuato:
a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 2;
b) mediante bollettini precompilati, che l’agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 3, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera a del presente comma;
c) presso gli sportelli dell’agente della riscossione.

La normativa prevede che la facoltà di definizione può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall’agente della riscossione, le somme dovute relativamente ai carichi indicati e purchè, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dall’1 ottobre al 31 dicembre 2016. In tal caso:
a) si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi inclusi nei carichi affidati, nonchè, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 112/1999, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di pagamento;
b) restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni incluse nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora e di sanzioni e somme aggiuntive;
c) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell’eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata dall’agente della riscossione.

La normativa esclude dalla definizione i carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:
a) le risorse proprie tradizionali previste dall’art.2, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione 94/728/CE, Euratom del Consiglio, del 31 ottobre 1994, come riformato dalla decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 14 del regolamento CE n. 659/1999;
c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
e) le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada.

La normativa precisa che per le sanzioni relative alle violazioni al Codice della strada, le disposizioni agevolative si applicano limitatamente agli interessi.
Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Sintesi modalità di pagamento
Al fine di definire i carichi a ruolo, il contribuente dovrà presentare un’apposita dichiarazione, entro il 23 gennaio 2017, con la quale manifesta la volontà di avvalersi della definizione agevolata.
Si deve provvedere al pagamento integrale, anche dilazionato, entro il limite massimo di quattro rate, sulle quali sono dovuti gli interessi.
A sua volta, ricevuta l’istanza, l’agente della riscossione comunica gli importi dovuti.
A seguito del pagamento delle somme, l’agente della riscossione e’ automaticamente discaricato dell’importo residuo
Cosa non si paga
Se il contribuente aderisce a tale procedura non corrisponde le somme dovute a titolo di:
• sanzioni;
• interessi di mora, previsti dall’art. 30, c. 1 del DPR n. 602 del 1973), che sono gli oneri aggiuntivi che si applicano alle somme da pagare in caso di scadenza dei termini previsti (decorsi inutilmente 60 giorni dalla notifica della cartella/avviso, si applicano giornalmente sulle somme richieste a partire dalla data della notifica e fino alla data del pagamento. A partire dai ruoli consegnati dal 13 luglio 2011, gli interessi di mora non sono più calcolati sulle sanzioni pecuniarie tributarie e sugli altri interessi);
• sanzioni e somme aggiuntive dovute sui crediti previdenziali (di cui all’art.27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46).



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