Tassa di ingresso bonifici esteri: come evitare di pagarla
Dal 1 febbraio 2014 ricevere soldi dall'estero costa al correntista il 20% dell'importo. Le banche infatti devono applicare la tassa di ingresso, introdotta nonostante le critiche. Ma c'è un modo per aggirarla?
Bonifici esteri: dal 1 febbraio non costa solo inviarli ma anche riceverli. E’ stata infatti introdotta la c.d. tassa di ingresso del 20% sui flussi di soldi in entrata come previsto dalla «legge europea» n. 97 del 2013 sul «monitoraggio fiscale».
L’obiettivo della normativa è chiaro: colpire l’evasione fiscale. Ma in questo modo rischiano di essere coinvolte anche regolari transazioni bancarie. Facciamo dunque chiarezza sulla normativa per evidenziare cosa cambia per i correntisti. Va detto infatti che per i redditi finanziari provenienti dall’estero già prima della nuova norma erano previste trattenute da parte dell’ intermediario finanziario italiano coinvolto (quindi banche ma anche società fiduciarie etc). La novità si applica nel momento in cui l’intermediario non dispone di sufficienti per giustificare il trasferimento di capitali. In questa ipotesi infatti, secondo la normativa in analisi, la ritenuta si applica all’intero importo del bonifico estero accreditato in Italia. Sono esenti dalla ritenuta persone fisiche che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo: in questi casi infatti vige la presunzione di legame tra bonifici e lavoro. L’operazione comunque va segnalata al Fisco. La legge ha creato non poche perplessità e difficoltà nell’applicazione. In particolare, quando le informazioni nella causale dei bonifici sono scarne, cosa non rara, le banche non sanno bene come comportarsi. Per questo motivo l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto equo non applicare in maniera troppo rigida la norma e ammettendo la possibilità che la ritenuta possa non essere eseguita qualora il contribuente attesti, con un’autocertificazione (che può anche essere resa preventivamente), che i capitali accreditati sul conto corrente in Italia non costituiscono redditi di capitale o redditi diversi derivanti da investimenti all’estero o da attività di natura finanziaria in un altro Paese. Del resto la stessa Agenzia delle Entrate non nega che la normativa possa generare in un primo momento errori. Per tutte le ritenute applicate fino a giugno è ammesso il versamento in unica soluzione con scadenza 16 luglio