Sondaggi clandestini 2018: nota Agcom
Agcom: il divieto di diffusione di sondaggi politico-elettorali vale per tutti i mezzi di comunicazione di massa
Comunicato Agcom del 22 febbraio titolato “Agcom: il divieto di diffusione di sondaggi politico-elettorali vale per tutti i mezzi di comunicazione di massa“.
Come è noto, la legge 31 luglio 1997, n. 249, attribuisce all’Autorità funzioni di vigilanza e di regolazione in materia di diffusione disondaggi sui mezzi di comunicazione di massa; inoltre, l’articolo 8, comma 1, della legge n. 28 del 2000 interviene con norme più rigorose sui sondaggi politico elettorali, vietando di “rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito del voto e sugli orientamenti politici e di voto
degli elettori nei 15 giorni che precedono il voto”. Il divieto così sancito è ampio e non opera alcun riferimento ad una specifica piattaforma trasmissiva o ad uno specifico mezzo di diffusione, rivolgendosi ai mezzi di comunicazione di massa.
Come chiarito da questa Autorità in più occasioni, la ratio del divieto è quella di evitare che la diffusione di sondaggi, unitamente alla pervasività del mezzo di diffusione, possa condizionare in maniera decisiva l’elettorato nei giorni più prossimi alla data delle votazioni. Pertanto, il Consiglio dell’Autorità, nella sua riunione del 20 febbraio 2018, stante l’approssimarsi della data del voto, ha inteso richiamare l’attenzione sulla portata generale del divieto che, peraltro, secondo quanto previsto dal regolamento attuativo della par condicio di cui alla delibera n. 1/18/CONS, investe anche le manifestazioni di opinione che per le modalità di realizzazione e diffusione, possono comunque influenzare informazioni rilevanti ai fini della scelta libera e consapevole degli elettori.
L’Autorità richiama dunque l più rigoroso rispetto di tale divieto riservandosi di intervenire severamente ai sensi di legge anche riguardo a simulazioni che hanno l’obiettivo esplicito di aggirare l norm facendo riferimento a gare o altre competizioni di fantasia, in contesti informativi, spesso ripresi poi da quotidiani e notiziari radio televisivi, dai quali non è nemmeno possibile verificare l’attendibilità statistica del dato parzialmente o integralmente riportato i rende noto infine che a seguito dell’azione di vigilanza dell’Autorità, sono state già notificate a diverse testate giornalistiche le contestazioni di violazione del divieto in ragione della diffusione dei sondaggi nei giorni successivi all’inizio del periodo di blackut previsto dalle norme citate.