Politica

Unioni civili ultime notizie: le novità per le coppie omosessuali con l’approvazione della Cirinnà

E' stata approvata la Legge Cirinnà: ecco le ultime notizie sulle unioni civili dal punto di vista delle coppie omosessuali. Tutto quello che cambia e che c'è da sapere

Il 25 febbraio 2016 è stata approvata la legge Cirinnà in tema di unioni civili. Sono doversi i cambiamenti che si avranno nel nostro paese in conseguenza a quanto scritto e proposto dalla legge, sia per le coppie eterosessuali che per le coppie omosessuali. Una lunga battaglia in Parlamento che ha portato alla fine all’approvazione della legge anche se manca un pezzo fondamentale, almeno per le coppie omosessuali, in merito al capitolo adozioni. Vediamo le ultime notizie in merito a questa legge con i diritti e i doveri che adesso si avranno nelle coppie in seguito all’approvazione della legge per le unioni civili.

Iniziamo dal capitolo adozioni che è stato quello più complicato che ha fatto anche slittare l’approvazione della legge tanto che alla fine si è deciso di accantonare, per il momento, la questione, per occuparsene in un secondo momento;  le norme sulla stepchild adoption sono state stralciate. Nel maxi-emendamento è stata inserita una dicitura: “resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozioni dalle norme vigenti”, che dovrebbe consentire ai singoli Tribunali, per via giurisprudenziale, di concedere la stepchild adoption ai singoli casi concreti.

UNIONI CIVILI CON L’APPROVAZIONE DELLA LEGGE CIRINNA’: ECCO COSA CAMBIA PER LE COPPIE OMOSESSUALI

COSTITUZIONE DELL’UNIONE CIVILE: come il matrimonio, l’unione civile si costituisce “di fronte all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni”. L’atto viene registrato nell’archivio dello stato civile.

COGNOME: le parti, “per la durata dell’unione civile, possono stabilire di assumere un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome”.

OBBLIGHI RECIPROCI: “dall’unione deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione”. Si decide in base alle possibilità come contribuire al sostentamento della famiglia. A differenza del matrimonio, non esiste in questo caso l’obbligo di fedeltà.

VITA FAMILIARE: “Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato”.

REGIME PATRIMONIALE: il regime ordinario è la comunione dei beni, a meno che le parti pattuiscano una diversa convenzione patrimoniale.

PENSIONE, EREDITA’ E TFR: è la parte che danneggia maggiormente un eventuale figlio di uno dei due partner, che oggi sarebbe l’unico beneficiario della pensioni di reversibilità, dell’eredità e del Tfr maturato dal genitore. Con la nuova legge la pensione di reversibilità e il Tfr maturato spettano al partner dell’unione. Per la successione valgono le norme in vigore per il matrimoni: al partner superstite va la “legittima”, cioè il 50%, e il restante va agli eventuali figli.

SCIOGLIMENTO: si applicano “in quanto compatibili” le norme della legge sul divorzio del 1970, ma non sarà obbligatorio, come nello scioglimento del matrimonio, il periodo di separazione.



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