Concorso straordinario scuola 2020 bando: i requisiti
Tutti i requisiti che servono per fare domanda di accesso al concorso scuola straordinario 2020
E’ finalmente disponibile il bando ufficiale per il concorso straordinario scuola 2020. Non solo bozze, non solo supposizioni, questa volta ci sono i requisiti che servono per fare la domanda. In Gazzetta ufficiale poi chiarito anche il modo per compilare la domanda per poter partecipare al Concorso scuola straordinario.
Ieri vi avevamo detto che il 28 aprile 2020 sarebbe stata una data importante per tanti insegnanti in attesa di poter leggere il bando ufficiale e capire se hanno i requisiti per poter partecipare al concorso straordinario. E da poche ore possiamo anche vedere quelli che sono i requisiti, come ci illustra il bando per il concorso che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Abbiamo quindi finalmente il testo definitivo, insieme a quello per il concorso ordinario, sarà disponibile per tutti i precari della scuola che vogliono tentare finalmente l’immissione in ruolo.
Il bando per il concorso scuola straordinario ha scadenza il 3 luglio e nonostante l’emergenza COVID-19 già si studiano misure a tutela della salute per svolgere le prove computer based in sicurezza. Si pensa infatti a suddividere in piccoli gruppi i partecipanti e a far si che ci siano tutte le tutele e le misure utili per prevenire il contagio.
Ricordiamo che il concorso scuola straordinario per il reclutamento di personale docente nella scuola secondaria di I e II grado su posto comune e sostegno è aperto a tutti i precari della scuola che abbiano almeno 36 mesi di servizio per la copertura dal 1° settembre di 24mila posti.
Iniziamo quindi dai requisiti che servono per poter fare la domanda.
CONCORSO STRAORDINARIO SCUOLA 2020 BANDO UFFICIALE: I REQUISITI
Vediamo quindi quelli che sono tutti i requisiti richiesti, con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
a. tra l’anno scolastico 2008/2009 e l’anno scolastico 2019/2020 hanno svolto, su posto comune o di sostegno, almeno tre annualita’ di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell’art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione e’ considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso, fermo restando quanto previsto alla lettera b). I soggetti che raggiungono le tre annualita’ di servizio prescritte unicamente in virtu’ del servizio svolto nell’anno scolastico 2019/2020 partecipano con riserva alla procedura straordinaria. La riserva e’ sciolta negativamente qualora il servizio relativo all’anno scolastico 2019/2020 non soddisfi le condizioni di cui al predetto art. 11, comma 14, entro il 30 giugno 2020;
b. hanno svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera a), nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre;
c. per il posto comune, il titolo di studio previsto dall’art. 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, coerente con la classe di concorso richiesta fermo restando quanto previsto dall’art. 22, comma 2, del predetto decreto con riferimento alle classi di concorso a posti di insegnante tecnico-pratico, individuate dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 come modificato dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, ovvero il titolo di abilitazione o di idoneita’ concorsuale nella specifica classe di concorso. d. per il posto di sostegno, il titolo di accesso alla procedura e l’ulteriore specializzazione per il relativo grado, salvo quanto stabilito al comma 3.
2. Il servizio di cui al comma 1, lettere a) e b), e’ valido solo se:
a. prestato nelle scuole secondarie statali;
b. prestato nelle forme di cui al comma 3 dell’art. 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonche’ di cui al comma 4-bis dell’art. 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 6, del Decreto Legge. Il predetto servizio e’ considerato se prestato come insegnante di sostegno oppure in una classe di concorso compresa tra quelle di cui all’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, e successive modificazioni, incluse le 28/4/2020 *** ATTO COMPLETO *** https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/concorsi/originario 6/17 classi di concorso ad esse corrispondenti ai sensi del medesimo art. 2.
3. Ai sensi dell’art. 1, comma 18-ter del decreto Legge, sono ammessi con riserva alla procedura straordinaria di cui all’art. 1 per i posti di sostegno, i soggetti iscritti ai percorsi di specializzazione all’insegnamento di sostegno avviati entro il 29 dicembre 2019. La riserva si scioglie positivamente solo nel caso di conseguimento del relativo titolo di specializzazione entro il 15 luglio 2020.
4. Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito all’estero la specializzazione per l’insegnamento su posto di sostegno o il titolo di accesso alla classe di concorso, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento ai sensi della normativa vigente, entro il termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale. La riserva si scioglie positivamente a far data dall’adozione del provvedimento di riconoscimento adottato dalla competente struttura del Ministero dell’istruzione, ovvero, in caso di diniego, con l’esclusione dalla procedura o depennamento dalla graduatoria.
5. I candidati devono, altresi’, possedere i requisiti generali per l’accesso all’impiego nelle pubbliche amministrazioni richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
6. I candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l’USR responsabile della procedura dispone l’esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura stessa.